Odg per la seduta n. 165 della commissione Industria, Commercio, Turismo
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------
10ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
165ª seduta: giovedì 15 luglio 2021, ore 8,30
ORDINE DEL GIORNO
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Svolta
IN SEDE REDIGENTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
- Relatore alla Commissione
RIPAMONTI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2117)
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1217)
2. Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione)
(1666)
- Relatore alla Commissione
VACCARO
III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1921)
2. CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2087)
- Relatore alla Commissione
CASTALDI
IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(169)
2. MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(739)
- Relatore alla Commissione
VACCARO
AFFARI ASSEGNATI
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:
1. Principali aree di crisi industriale complessa in Italia
(n. 161)
2. Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti -
Relatore alla Commissione
GIROTTO
(n. 397)
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 -
Relatore alla Commissione
GIROTTO
(Pareri della 3ª, della 8ª, della 13ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 824 definitivo)
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ANASTASI, SANTILLO - Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze
Premesso che:
il "decreto rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto, all'articolo 119, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) ha prorogato il
superbonus
al 30 giugno 2022 e, per determinate fattispecie, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, introducendo ulteriori rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione. In particolare, è stato previsto che la detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 dell'art. 1) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale;
altra importante novità, introdotta dall'articolo 121 del citato decreto rilancio, è la possibilità generalizzata, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022 (ai sensi del nuovo termine introdotto dal comma 67 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021), di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;
successivamente alla conversione in legge del decreto rilancio, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in merito alla detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, cosiddetto
superbonus
;
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;
da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021, all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 33, apporta modifiche al suddetto articolo 119, prevedendo, in particolare, che gli interventi ammissibili al
superbonus
, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo. Prevede, inoltre, una modifica al comma 4 dell'articolo 119, introducendo la possibilità di accedere alla detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati congiuntamente a quelli antisismici;
considerato che:
il
superbonus
110 per cento rappresenta dunque una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione, accrescere il valore del patrimonio immobiliare e, in generale, sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese;
l'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio per il 2021 dispone che: "l'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea". Tale previsione ha destato preoccupazione per il settore delle costruzioni che è rimasto per mesi in trepida attesa delle conferme dell'Europa relativamente alle misure previste dalla legge n. 178 del 2020;
la proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2021 risulterebbe essere subordinata all'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e, a tale ultimo riguardo, la valutazione positiva della Commissione UE del PNRR italiano, recentemente resa, fa ben sperare in un chiarimento definitivo che possa dare certezze agli operatori e sbloccare gli investimenti, nonché la creazione di posti di lavoro,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano chiarire le tempistiche relative alla definitiva approvazione da parte dell'Unione europea delle misure recanti le proroghe in materia di
superbonus
, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia.
(3-02680)